Descrizione
Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato o viceversa, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ai sensi dell'art. 46 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo:
- le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
- le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:
- passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
- passi carrabili privi di manufatto (denominati anche accessi carrabili), a "raso" con il manto stradale, comunque privi di un'opera visibile e, come tale, misurabile.