Segnalare una presunta violazione di norme in materia ambientale

Descrizione

Segnalare una presunta violazione di norme in materia ambientale

Se un cittadino ritiene di aver individuato violazioni delle leggi in materia di tutela ambientale, igiene e sanità, può comunicare il problema al Comune che attiverà i controlli necessari per la verifica di quanto segnalato e adottando i provvedimenti di competenza per il ripristino della situazione a norma di legge.
L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:

  • abbandono di rifiuti
  • scarichi idrici
  • inquinamento dell’aria
  • emissione di cattivi odori
  • inquinamento acustico
  • presenza di amianto
  • inquinamento elettromagnetico.

Approfondimenti

Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 192 e sanzionato dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 255, 256 e 256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare il responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono per il ripristino dello stato dei luoghi.

Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura e la quantità dei rifiuti abbandonati.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPA, ASL, ATO, gestore del servizio idrico, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.

Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico, può essere segnalato il presunto illecito alle autorità competenti, al fine dell’attivazione delle necessarie verifiche e dell’eventuale conseguente adozione degli opportuni provvedimenti

Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico, può essere segnalato il presunto illecito alle autorità competenti, al fine dell’attivazione delle necessarie verifiche e dell’eventuale conseguente adozione degli opportuni provvedimenti.

I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:

  • attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
  • attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
  • infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
  • attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).

A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e tempi.
Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.
Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dal Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 659, com. 1 "Codice Penale" e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).

Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.).

I controlli in materia di inquinamento acustico di competenza del Comune riguardano il rumore prodotto da:

  • attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
  • attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
  • infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
  • attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).

A seguito di una segnalazione esposto, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.

Per ulteriori informazioni consulta il sito.

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. E’ pericoloso perché le fibre, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.

Nell'ambito del risanamento, della bonifica e dello smaltimento dell'amianto il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale 08/04/1997, n. 102 il Piano regionale amianto, un documento di indirizzo contenente strategie e strumenti per affrontare tale problematica.

La Legge regionale 19/09/2013, n. 51 ha inoltre promosso nuove azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto.

Dove si trova l'amianto? 

L'amianto si può trovare in:

  • prodotti in cemento-amianto
    • lastre di grande formato per rivestimento facciate
    • lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
    • canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
    • elementi prefabbricati e articoli da giardino ( es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
  • rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
  • guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
  • amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
  • pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
  • rivestimenti (pavimenti e pareti)
  • stuoie (coibentazione di tubi)
  • mastici antifuoco (canalette di cavi)
  • cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
  • materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
  • riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
  • funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
  • prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco
  • tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro)

Quali sono gli obblighi da parte dei proprietari di edifici, impianti o luoghi con presenza di amianto? 

I proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono tenuti monitorare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto. Per le verifiche è necessario rivolgersi a tecnici qualificati che valuteranno lo stato di conservazione utilizzando lo specifico algoritmo approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale 14/02/2017, n. 7.

Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario un intervento di rimozione o incapsulamento.
Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto può:

  • affidare l'attività ad una ditta autorizzata che, prima dell'inizio dei lavori di rimozione, dovrà predisporre un piano di lavoro da presentare all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per il territorio
  • svolgere l'attività in proprio, in caso di piccole quantità, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale 08/04/1997, n. 102.

Se viene rilevata la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto, può essere inoltrata segnalazione alla competente Azienda USL, al fine dell’attivazione delle necessarie verifiche e dell’eventuale conseguente richiesta al Sindaco dell’adozione degli opportuni provvedimenti.

Con il termine elettrosmog viene indicato l'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, quali quelle prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile.
A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico il Comune chiede l'intervento di ARPA per accertare il rispetto:

  • dei valori limite di emissione
  • delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

In caso di mancato rispetto dei valori limite e/o delle prescrizioni vengono adottati i provvedimenti previsti dalla normativa.

La segnalazione o l'esposto deve essere fondata e dettagliata.