Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Approfondimenti
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.). Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali a destinazione abitativa, detenuti o condotti e predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati.
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
Le tariffe si determinano secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, sono suddivise in due grandi categorie: utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze) utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali) e sono composte da una parte “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
Applicazione esenzioni per conferimento dei rifiuti urbani Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalle corresponsione della componente variabile della tariffa rapportato alla quantità dei rifiuti conferiti Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo indicando i quantitativi.