Bonifica di siti inquinati: analisi di rischio

L'analisi di rischio (AdR) è uno strumento che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nell'ambiente.

Descrizione

Bonifica di siti inquinati: analisi di rischio

L'analisi di rischio (AdR) è uno strumento che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nell'ambiente. È finalizzata alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Deve essere presentata nel caso le indagini preliminari abbiano evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

L'analisi, redatta secondo quanto stabilito all’Allegato 1 alla Parte IV del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, deve essere presentata in Comune.

L'analisi deve essere presentata nel caso le indagini preliminari abbiano evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), laddove il soggetto obbligato non intenda adire ad una procedura semplificata dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152, ex art. 242 bis.

Ricevuta la domanda, il Comune convoca la conferenza di servizi e, avvalendosi del parere istruttorio della Regione e del supporto tecnico-scientifico di ARPAT, procede alla verifica dei risultati dell'analisi di rischio (AdR) in contraddittorio con il soggetto responsabile della contaminazione provvedendo all’eventuale approvazione dell'AdR.

Se la concentrazione dei contaminanti sul sito risulta essere inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) il Comune, nell’ambito dell’approvazione del documento di AdR, dichiara concluso il procedimento rilasciando una certificazione liberatoria che attesta come la bonifica non sia necessaria.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. 

A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

  • i parametri da sottoporre a controllo
  • la frequenza e la durata del monitoraggio.

La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. 

Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

L’approvazione del piano di monitoraggio, la cui prescrizione è eventualmente data dalla CdS ai sensi del comma 5.

Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di approvazione delle risultanze della Conferenza dei Servizi prevista dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152, art. 242.

In Comune di Grosseto …

La compilazione della modulistica regionale deve avvenire tramite l'applicativo SISBON.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida alla compilazione, download e trasmissione della modulistica regionale per la bonifica dei siti inquinati.