Pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)

(urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160)
  • Servizio attivo
Procedimento di pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Approfondimenti

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, del D. Lgs. n. 504/92, ovvero, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 99 del 2009)

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
Rendita catastale da visura: 721,75 € 
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

Per calcolare l'importo consulta il link al calcolatore.

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Ai fini del riconoscimento dello stato di inagibilità/inabitabilità dell’immobile, il soggetto passivo presenta presso il Servizio competente in materia di tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 

Successivamente il tecnico di tale servizio provvederà ad
accertare la sussistenza di tali requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dal Tecnico comunale, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

Coadiuvanti

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1).

Soci di società di persone

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si riconoscono e si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 9)

Lavoratori agricoli pensionati

Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere la propria attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU con modello approvato con il decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 2023.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze.

Per calcolare l'IMU su un terreno edificabile la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione
- indice di edificabilità
- destinazione d'uso consentita
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 

Come si calcola l'IMU su un terreno agricolo
l'Imu sui terreni agricoli si calcola partendo dal reddito dominicale rivalutandolo del 25% ed applicando un coefficiente pari a 135. Sono, inoltre, previste particolari esenzioni per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e per terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, per quelli ubicati nei comuni delle isole minori e i terreni a destinazione collettiva indivisibile.


SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, del D. Lgs. n. 504/92, ovvero, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 99 del 2009).


APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.”per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.”
Va sostituito con:
Ai fini del riconoscimento dello stato di inagibilità/inabitabilità dell’immobile, il soggetto passivo presenta presso il Servizio competente in materia di tributi undichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il Tecnico di tale Servizio provvederà ad
accertare la sussistenza di tali requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dal Tecnico comunale, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale.

Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il servizio consente di consultare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell'ente. 

Il versamento previsto deve avvenire tramite il circuito pagoPA mediante pagamento online oppure tramite avviso di pagamento.

Alternativamente l'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per effettuare il versamento.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la ricevuta di avvenuto pagamento.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 16:09.21