Costituire una convivenza di fatto

Descrizione

Costituire una convivenza di fatto

I conviventi di fatto sono due persone di qualunque sesso:

  • maggiorenni
  • stabilmente conviventi
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • senza rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

La Legge 20/05/2016, n. 76 formalizza le convivenze di fatto e stabilisce i diritti dei conviventi.

Approfondimenti

I conviventi di fatto possono regolare il regime patrimoniale di coppia sottoscrivendo un contratto di convivenza.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto di convivenza può contenere:

  • la residenza
  • le indicazioni su come ciascuno dei conviventi debba contribuire economicamente alle necessità della vita in comune
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza con le stesse modalità di stesura del contratto.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

La copia del contratto è conservata agli atti dell'ufficio anagrafe e può essere visionata da chiunque ha valido interesse, come previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241, inviando apposita domanda di accesso agli atti.

Con una dichiarazione indirizzata al Comune è possibile comunicare la conclusione della convivenza che avrà effetto immediato.
La coppia, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, continua a costituire una famiglia anagrafica.

La fine della coabitazione fa automaticamente concludere la convivenza di fatto, ma non ha effetti sull'eventuale contratto di convivenza sottoscritto. Quest'ultimo si risolve solo ed esclusivamente con:

  • un accordo delle parti, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato
  • un recesso unilaterale, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato che dovrà inviare comunicazione al Comune e una copia all'ex convivente
  • un matrimonio o un'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona
  • la morte di uno dei due conviventi.

Anche lo scioglimento del contratto deve essere registrato nella scheda anagrafica di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede anagrafiche individuali, indicando gli estremi e i dati contenuti nella notifica del notaio o dell'avvocato.

Se prevista, la comunione dei beni termina con la risoluzione del contratto.